Sez. L, Sentenza n. 6726 del 14/11/1986 (Rv. 448861 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA DIVERSI DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
La prescrizione triennale prevista, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), per il conseguimento delle prestazioni a carico dell'i.N.A.I.L. non può essere interrotta (a parte il disposto del quarto comma dello stesso art. 112) da Atti di Costituzione in mora diversi dalla domanda giudiziale. (V 1529/86, mass n 444897; (V 125/86, mass n 443776; (V 4857/85, mass n 442251)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)