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Sez. 1, Sentenza n. 4521 del 21/10/1977 (Rv. 388126 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATO IN CAUSA JUSSU JUDICIS - RIFUSIONE DELLE SPESE DAL SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388126-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATO IN CAUSA JUSSU JUDICIS - RIFUSIONE DELLE SPESE DAL SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

La parte soccombente e legittimamente condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa per ordine del giudice, se la chiamata sia stata necessitata dalla pretesa infondata. (Conf 2443/75, mass n 376334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)