Sez. 3, Sentenza n. 11014 del 21/06/1982 Ud. (dep. 20/11/1982) Rv. 156224 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - AMMISSIONE - ANALISI ESEGUITA SU UN UNICO CAMPIONE DI ACQUE - FORMALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - INOSSERVANZA - VALORE DI PROVA - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - AMMISSIONE - ANALISI ESEGUITA SU UN UNICO CAMPIONE DI ACQUE - FORMALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - INOSSERVANZA - VALORE DI PROVA - ESCLUSIONE - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'analisi eseguita da un laboratorio di igiene e profilassi su un unico campione, anziché mediante numerosi prelievi di acqua compiuti reiteratamente nell'arco di tempo minimo di tre ore, come prescritto dalla tabella C) allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è liberamente valutabile dal giudice di merito ai fini probatori come un indizio in concorso con gli altri elementi processuali. (Conf mass n 147508).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 22 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)