Sez. 1 - , Sentenza n. 19307 del 30/01/2019 Ud. (dep. 07/05/2019) Rv. 276187 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO | Porto di armi - Giustificato motivo.
ARMI - ARMI DA TAGLIO
Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)