Sez. 1, Sentenza n. 4719 del 29/04/1991 (Rv. 471903 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza | Provvedimenti impugnabili - In genere - Sentenza del giudice di secondo grado - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Proposizione contro sentenza resa esclusivamente sulla competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Ricorso per Cassazione.
Competenza civile - Regolamento di competenza
La sentenza del giudice di secondo grado, che dichiari la inammissibilità dell'appello per essere stato questo proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla competenza, definisce una questione pregiudiziale di rito attinente all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e, quindi, è, a sua volta, impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, il quale, peraltro, potrà investire la sola declaratoria di inammissibilità del gravame e non anche la questione di competenza, non esaminata dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)