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Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 10/02/1984 (Rv. 433189 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIMOZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - DECADENZA EX ART. 936 COD. CIV. - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE ALL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433189-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIMOZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - DECADENZA EX ART. 936 COD. CIV. - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE ALL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'art. 936 ultimo comma cod. civ., il quale prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un'opera non può più chiederne la rimozione dopo il decorso di sei mesi dalla notizia del fatto, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della particolare disciplina dell'accessione, nel senso che detto proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera (oppure dell'aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione, al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l'esecuzione di quell'opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto Obbligo di pagamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)