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Sez. 1, Sentenza n. 2870 del 16/10/1974 (Rv. 371293 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA PREVENTIVA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371293-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA PREVENTIVA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La rinunzia preventiva all'impugnazione e nulla, perche essa, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'Esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. (nella specie, l' amministrazione delle Finanze aveva eccepito l'inammissibilita del ricorso per Cassazione proposto, ex art 111 cost, contro una decisione della commissione provinciale delle imposte, in tema di valutazione di immobili, ai fini dell'imposta di registro, sostenendo che i contribuenti si sarebbero impegnati, con una dichiarazione, anteriore alla pronunzia impugnata, ad accettarla se la medesima lo fosse stata anche dal fisco. La SC ha disatteso questa eccezione, rilevando che la cennata dichiarazione, quand'anche avesse potuto essere qualificata come una rinunzia preventiva al gravame, sarebbe stata, comunque, priva del dedotto effetto preclusivo del ricorso, perche invalida).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)