Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15088 del 17/07/2015 (Rv. 636180 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Principio della integrazione del dispositivo con la motivazione - Divergenza - Assenza di effettivo contrasto tra dispositivo e motivazione - Risolvibilità sul piano interpretativo - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per nullità della sentenza, rilevando che il contrasto tra la motivazione, nella quale dei due appellati, una società ed il suo amministratore, solo quest'ultimo era condannato alle spese, compensate invece con la prima, ed il dispositivo, nel quale la società appellata era ad un tempo destinataria della condanna e della compensazione, era solo frutto di un "lapsus", essendo evidente che la statuizione fosse di condanna alle spese della sola persona fisica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)