diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 120 del 07/01/1981 (Rv. 410515 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL NOTIFICANTE - RICORSO DI QUEST'ULTIMO - MANCATA ESIBIZIONE DELLA COPIA DELLA SENTENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRESUPPOSTO - DICHIARAZIONE DEL RICORRENTE DI AVER PROVVEDUTO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410515-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - ESTENSIONE AL NOTIFICANTE - RICORSO DI QUEST'ULTIMO - MANCATA ESIBIZIONE DELLA COPIA DELLA SENTENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRESUPPOSTO - DICHIARAZIONE DEL RICORRENTE DI AVER PROVVEDUTO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*

Poiche il termine per proporre l'impugnazione, stabilito dagli artt 325-326 cod proc civ, decorre (anche) nei confronti del notificante, dalla data in cui egli procede alla notifica, e inammissibile il ricorso per Cassazione qualora il ricorrente, che dichiari di aver provveduto alla notificazione della sentenza impugnata, non ne esibisca la copia, dalla quale sia consentito desumere la data dell'avvenuta notificazione e, quindi, la tempestivita dell'impugnazione con riferimento al termine di sessanta giorni da quella notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)