Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 03/12/1969 (Rv. 344207 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - FUNZIONE - EMISSIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN CREDITO IN FAVORE DEL TRAENTE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TRAENTE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - FUNZIONE - EMISSIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN CREDITO IN FAVORE DEL TRAENTE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TRAENTE.*
Poiche l'assegno bancario non e uno strumento di credito, ma un mezzo di pagamento inerente ad un debito gia scaduto, equiparato ad ogni effetto, nei confronti del prenditore, al pagamento in danaro, l'emissione di tale assegno non puo essere, di per se, considerata come costitutiva di un credito a favore del traente verso il prenditore, per cui incombe al traente l'Onere di provare che l'assegno sia stato emesso per la creazione di un credito e non per la effettuazione di un pagamento. (V 2541-62 2740-60 2898-58).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)