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Sez. 6, Sentenza n. 2999 del 18/11/1992 Ud. (dep. 26/03/1993) Rv. 193598 - 01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere | Nozione.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193598-01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere

In tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal P.M., le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 cod. proc. pen. riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui il P.M. disponga consulenza tecnica su sostanze non soggette a modifica nel tempo presumibilmente necessario per la celebrazione del dibattimento, nessun avviso è tenuto a dare all'indagato e al suo difensore. (Con riferimento al caso di specie, in cui veniva in rilievo il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la Cassazione ha escluso che l'eroina e la cocaina possano definirsi come "cose soggette a modificazioni", osservando che si tratta di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali è sempre possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle indagini, avvalendosi dell'incidente probatorio, la sottoposizione a rituale perizia tossicologica). (Conf. Sez. VI, 28 gennaio 1993, Corazza, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)