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Sez. U, Sentenza n. 6419 del 29/10/1983 (Rv. 431158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER LA REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE EX ART. 28 LEGGE N. 300 DEL 1970 - NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PURCHÉ NON STATALI - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER LA REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE EX ART. 28 LEGGE N. 300 DEL 1970 - NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PURCHÉ NON STATALI - ESPERIBILITÀ.*

L'Azione davanti al giudice ordinario per la repressione di condotta antisindacale, a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), deve essere riconosciuta anche nei confronti degli enti pubblici non economici, purché non statali, in considerazione del fatto che l'Azione medesima, pure in detta ipotesi, è diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo non inerente al rapporto di pubblico impiego del personale di tali enti. Questo principio trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93, atteso che da essa, ove regola e circoscrive, in via immediata o programmatica, l'operatività delle Disposizioni dello statuto dei lavoratori in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 2o), non può evincersi l'esclusione di una tutela della attività sindacale già ravvisabile alla stregua della precedente normativa. (V 3820/79, mass n 400272).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)