Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 04/06/1968 (Rv. 333497 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PER INCAPACITA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE -CONSEGUENZE- FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE PER REVOCAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PER INCAPACITA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE -CONSEGUENZE- FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE PER REVOCAZIONE.*
Un contratto che si pretenda viziato conserva validita ed efficacia finche non intervenga la pronuncia definitiva di annullamento, salvo l'effetto retroattivo di tale pronuncia. Pertanto se del contratto che si pretende annullabile ma che non fu annullato- nella specie vendita di beni di minori senza la prescritta autorizzazione - sia data la prova per ottenere la revocazione della sentenza che fu pronunziata sul presupposto che il contratto stesso non esistesse, ed il giudizio di revocazione si svolga dopo che sia decorso il termine di prescrizione dell'Azione di annullamento, al contratto non puo essere negato il valore decisivo che avrebbe avuto, rimanendo non annullato, ne la questione di annullabilita puo piu essere presa in esame in quanto, non essendo stata tempestivamente esercitata ne essendo piu esercitabile la pretesa di annullamento, la validita dell'atto non puo ormai in alcun modo essere posta in discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)