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Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Colpa del sanitario - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Mera limitazione, da parte del paziente danneggiato, alla prova del contratto e dell'insorgenza o aggravamento della patologia - Sufficienza - Prova liberatoria gravante sul medico - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629769-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)