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Sez. 2, Sentenza n. 3333 del 05/05/1988 (Rv. 458726 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DIVIETO DI ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE - PRECISIONE DEL TRASFERIMENTO ALLA SCADENZA O ALLA CESSAZIONE DEL VINCOLO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458726-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DIVIETO DI ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE - PRECISIONE DEL TRASFERIMENTO ALLA SCADENZA O ALLA CESSAZIONE DEL VINCOLO - VALIDITÀ.*

Con riguardo a terreno assegnato da ente di riforma fondiaria, il divieto di alienazione di cui agli artt. 4 e 6 della legge 29 maggio 1967 n. 379 - la violazione del quale è sanzionata non con la nullità (prevista invece dall'art. 18 della legge n. 230 del 1950) ma con l'annullabilità - riguarda gli Atti che comportano il trasferimento del fondo (anche se riscattato) nel periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 4 citato e legge n. 386 del 1976), non essendo invece vietato alle parti concludere un contratto preliminare (per sua natura meramente obbligatorio) in virtù del quale l'obbligazione di trasferimento debba adempiersi alla scadenza - o sia condizionata alla cessazione - del vincolo d'inalienabilità. (V 2528/81, mass n 413305; (V 5452/80, mass n 409321).*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)