Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 5 Norme tecniche
Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l’Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione16.
Art. 6 Promozione della cooperazione regionale
1. Gli Stati membri così come le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso la creazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, con lo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità, favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni, regolamentazioni e i quadri tecnici e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.
2. L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dell’elettricità. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula le opportune raccomandazioni.
3. Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.
4. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare detta cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasmissione verticalmente integrati.
Capo III. Generazione
Art. 7 Procedura di autorizzazione per nuove capacità
1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:
a) la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
c) la protezione dell’ambiente;
d) l’assetto del territorio e la localizzazione;
e) l’uso del suolo pubblico;
f) l’efficienza energetica;
g) la natura delle fonti primarie;
h) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
i) la conformità alle misure adottate in forza dell’articolo 3;
j) il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell’obiettivo generale della Comunità di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili17; e
k) il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati. Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all’assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.
4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell’autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.
Art. 8 Indizione di gare per nuove capacità
1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi.
3. La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il capitolato d’oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un’offerta. Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d’oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell’appalto, compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 2.
4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.
5. Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell’assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L’autorità o l’organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.
Capo IV. Gestione del sistema di trasmissione
Art. 9 Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:
a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure
ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;
c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e
d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
2. I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:
a) il potere di esercitare diritti di voto;
b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure
c) la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale18, e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.
4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle lettere b) e c) del paragrafo 1 fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.
5. L’obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistemi indipendente ai sensi dell’articolo 13 o come gestore dei sistemi di trasmissione indipendente ai fini del capo V.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
7. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16, acquisite da un gestore di sistemi di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.
8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso, lo Stato membro interessato:
a) designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure
b) si conforma alle disposizioni del capo V.
9. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
10. Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, essa è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un’indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V.
11. A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
12. Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Art. 10 Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.
2. Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9.
4. Le autorità di regolamentazione vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni dell’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza essi avviano una procedura di certificazione:
a) quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;
b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
c) su una richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.714/2009.
7. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Art. 11 Certificazione in relazione ai paesi terzi
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione. L’autorità di regolamentazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
2. Il gestore dei sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L’autorità di regolamentazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
a) che l’entità interessata ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9; e
b) all’autorità di regolamentazione o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare tale questione l’autorità di regolamentazione o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
i) dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
ii) dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e
iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.
4. L’autorità di regolamentazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l’autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione se:
a) l’entità interessata ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 9; e
b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di regolamentazione oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima. Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro interessato e delle parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.
7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e
b) dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.
8. L’autorità nazionale di regolamentazione dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’autorità nazionale di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità al diritto comunitario.
10. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.
11. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 44.
Art. 12 Compiti dei gestori del sistema di trasmissione
Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente;
b) garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
c) contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
d) gestire i flussi di elettricità sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;
e) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso;
f) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
g) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema; e
h) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, concedendo l’accesso a terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l’integrazione del mercato.
Art. 13 Gestore di sistemi indipendente
1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistemi indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 12;
c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’autorità di regolamentazione;
d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e
e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 714/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall’autorità di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistemi indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistemi indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario dei sistemi di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all’uopo necessari sono approvati dall’autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.
6. In stretta cooperazione con l’autorità di regolamentazione, l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
Art. 14 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione
1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.
2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e
c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 46, paragrafo 2.
Art. 15 Dispacciamento e bilanciamento
1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego degli interconnector con altri sistemi.
2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.
3. Uno Stato membro impone ai gestori della rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione usando le fonti di energia rinnovabile l’obbligo di agire in conformità all’articolo 16 della direttiva 2009/28/CE. Può altresì imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 % di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.
5. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto delle norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione, compresa la capacità di interconnessione.
6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.
7. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.
Art. 16 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione
1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Capo V. Gestore di trasmissione indipendente
Art. 17 Beni, apparecchiature, personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:
a) i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;
b) il personale necessario per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;
c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistemi di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:
i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e
ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall’autorità di regolamentazione;
d) fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.
2. L’attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all’articolo 12:
a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione;
b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell’ambito della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (l’ENTSO per l’energia elettrica);
c) la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell’energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
h) tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio19.
4. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Art. 18 Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione
1. Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasmissione dispone:
a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e
b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le affiliate dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata.
4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.
5. Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 12 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 714/2009, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’autorità di regolamentazione su richiesta.
7. Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all’approvazione dell’autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasmissione informa l’autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall’autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 o 11 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009.
Art. 19 Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione
1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell’articolo 20.
2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l’autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L’autorità di regolamentazione può formulare un’obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:
a) se sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di tale cessazione anticipata.
3. Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.
4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolamentazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.
Art. 20 Organo di sorveglianza
1. Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.
2. L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7. A tutti i membri dell’organo di sorveglianza si applica l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).
Art. 21 Programma di adempimenti e responsabile della conformità
1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolamentazione. L’autorità di regolamentazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
a) controllare l’attuazione del programma di adempimenti;
b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolamentazione;
c) riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
d) notificare all’autorità di regolamentazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e
e) riferire all’autorità di regolamentazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.
4. Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolamentazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all’organo di sorveglianza.
5. Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolamentazione, la quale agisce in conformità all’articolo 22.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all’adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolamentazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;
c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all’articolo 16.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell’autorità di regolamentazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolamentazione.
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.
Art. 22 Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
1. I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.
2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;
b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e
c) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.
3. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria.
4. L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
6. L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:
a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;
b) indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure
c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:
a) al finanziamento ad opera di terzi;
b) alla costruzione ad opera di terzi;
c) alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;
d) alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione.
Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l’attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.
8. Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
Art. 23 Poteri decisionali in materia di connessione di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione
1. Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali elettriche al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionale di regolamentazione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di una nuova centrale elettrica a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasporto. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.
3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterà costi supplementari collegato alla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.
Capo VI. Gestione del sistema di distribuzione
Art. 24 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.
Art. 25 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l’utilizzo di quest’ultimo.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l’energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2002.
6. Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.