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Sez. U, Sentenza n. 53 del 05/01/1994 (Rv. 484932 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - Manicomi | Ospedali psichiatrici - Spese per assunzioni di personale e per miglioramenti economici ai medici in servizio - Soggetto obbligato prima della riforma sanitaria del 1978 - Provincia - Erogazione del contributo statuale ex art. 5 legge n. 431 del 1968 - Controversie relative - Cognizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1994-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484932-01

Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - Manicomi

Le controversie relative all'erogazione del contributo dovuto, in forza dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, dallo Stato alle spese sopportate, anteriormente all'attuazione della riforma sanitaria del 1978, dalle Province per l'assunzione presso gli ospedali psichiatrici di nuovi unità di personale e per i miglioramenti economici al personale medico già in servizio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - che in materia ha anche giurisdizione di merito -, ai sensi dell'art. 29, primo comma del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, non abrogato in parte qua dall'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 - introduttiva della suddetta riforma, e confermato dal richiamo contenuto nell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 431 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)