Sez. 2, Sentenza n. 578 del 12/01/2011 (Rv. 616130 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Art. 2113 cod. civ. - Applicabilità - Sussistenza - Quietanza sui diritti connessi al rapporto - Natura di atto di rinuncia - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
Il rapporto di agenzia è soggetto al regime sulle transazioni e rinunzie posto dall'art. 2113 cod. civ. per il lavoro subordinato e, dunque, anche rispetto ad esso opera il principio per cui generiche quietanze a saldo non hanno sostanza transattiva, nè possono integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto ed alle azioni esercitabili in dipendenza di essi in difetto del necessario presupposto che l'agente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito alla quietanza liberatoria sottoscritta dall'agente natura di atto di rinunzia ai diritti originatisi dal rapporto, desumendo l'esistenza della rappresentazione anzidetta dalla anzianità lavorativa e dalla notevole esperienza professionale dell'agente stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)