Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 05/03/1973 Cc. (dep. 28/04/1973) Rv. 123940 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO NON RILEVATA DAL GIUDICE D'APPELLO - DECLARATORIA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO NON RILEVATA DAL GIUDICE D'APPELLO - DECLARATORIA DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
La conversione del ricorso per Cassazione in appello, avvenuta ai sensi dell'art 514 cod proc pen per essere una sentenza appellabile da una delle parti e ricorribile da altra, e non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, che deve rimettere gli Atti al giudice d'appello per il giudizio relativo giacche e ormai acquisito all'imputato interessato il diritto al rispetto dell'ordo iudiciorum.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)