Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 10/09/1999 (Rv. 529819 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Corte d'appello adita per l'esecutività - Procedura adottabile - Quella prevista per il giudizio di primo grado - Esclusione - Quella prevista per il giudizio d'appello - Ammissibilità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di esecutività di lodo straniero, la Corte d'appello, quale giudice competente funzionalmente ed adito per l'esecuzione di lodi arbitrali, non deve seguire le regole procedurali stabilite per il giudizio di primo grado (artt. 180 e segg. cod. proc. civ.), bensì la più snella procedura prevista per il processo d'appello dagli artt. 350 e segg. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 05/01/1995 num. 25 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)