Sez. 1, Sentenza n. 73 del 10/01/1975 (Rv. 373218 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OPPONENTE.*
L'opponente che contesta la legittimita di una ingiunzione fiscale apre, con la domanda giudiziale, un ordinario processo di cognizione e, quale attore, ha l'Onere di provare i fatti sui quali la sua contestazione e fondata. Tale principio e corollario della presunzione di legittimita che assiste gli Atti amministrativi, e quindi anche le ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici (nella specie, di un comune). (V 2998/72, mass n 360753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)