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Sez. 2, Ordinanza n. 11937 del 30/04/2026 (Rv. 677933-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE | Rendiconto - Funzione - Istanza di rendiconto - Interpretazione in senso ampio - Necessità di una ulteriore domanda volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria - Irrilevanza - Fondamento. DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE - In genere. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677933-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE

In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.

Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)