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Sez. 2, Sentenza n. 475 del 10/06/1987 Ud. (dep. 16/01/1988) Rv. 177408 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE SOLO RICORRIBILE - PROPOSIZIONE DI APPELLO - GIUDIZIO DEL TRIBUNALE IN SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGO DELLA CORTE DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E DI ANNULLARE SENZA RINVIO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - POSSIBILITÀ DI DICHIARARE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177408-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE SOLO RICORRIBILE - PROPOSIZIONE DI APPELLO - GIUDIZIO DEL TRIBUNALE IN SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGO DELLA CORTE DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E DI ANNULLARE SENZA RINVIO LA SENTENZA DI SECONDO GRADO - POSSIBILITÀ DI DICHIARARE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Nel caso in cui contro una sentenza di condanna per contravvenzione - nella specie alterazione di bellezze naturali, di cui all'art. 734 cod. pen. - non appellabile, ma solo ricorribile per Cassazione, sia stato erroneamente proposto appello, sul quale abbia giudicato in secondo grado il tribunale, la Corte di Cassazione, adita con successivo ricorso, deve dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, perché proposta con mezzo non consentito dalla legge, ed annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado per incompetenza funzionale del giudice d'appello. Nè la Corte di Cassazione può procedere, nel relativo giudizio, alla declaratoria delle cause di non punibilità, ex art. 152 cod. proc. pen., poiché l'impugnazione della sentenza di primo grado proposta con un mezzo diverso da quello tassativamente richiesto dalla legge costituisce causa originaria di inammissibilità, il cui effetto è di rendere immediatamente esecutiva la sentenza medesima, precludendo qualsiasi successiva decisione sulla stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 734, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)