Sez. 2, Sentenza n. 2079 del 16/11/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120673 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - NON PRECLUDE L'APPLICAZIONE EX OFFICIO DELL'ART 152 COD PROC PEN - FATTISPECIE IN TEMA D'AMNISTIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - NON PRECLUDE L'APPLICAZIONE EX OFFICIO DELL'ART 152 COD PROC PEN - FATTISPECIE IN TEMA D'AMNISTIA.*
Il principio della limitazione dell'effetto devolutivo dell'appello non preclude al giudice di secondo grado l'esame delle questioni che, pur non essendo state dedotte con i motivi di gravame, debbono essere rilevate e decise anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art 152 cod proc pen. pertanto, nell'ipotesi in cui intervenga, in pendenza del giudizio d'appello, un decreto d'amnistia che subordini la concessione del beneficio ad una condizione(nella specie, l'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen), il giudice d'appello, legalmente investito della cognizione del procedimento in ordine al capo della sentenza cui si riferisce la questione, e tenuto a prendere in esame, anche in Mancanza d'iniziativa della parte, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, l'eventuale esistenza della condizione che costituisce il presupposto per l'applicazione del beneficio. Tale potere-dovere non gli compete solo nel caso che la sussistenza della circostanza sia stata esclusa dal giudice di primo grado e che la decisione su tale punto non sia stata investita con i motivi di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)