diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8162 del 15/06/2000 (Rv. 537626 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Applicabile anche alle entrate di diritto privato - Procedimento ingiunzionale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 - Presupposti necessari - Certezza, liquidità, esigibilità del credito - Necessità - Assenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537626-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, esige, come suo fondamentale presupposto, che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (nella specie, in base all'enunciato principio, la C.S. ha escluso che un'ordinanza di sgombero emesso a carico di un abusivo occupante di suolo pubblico fosse espressione di un fatto predeterminato da quale potesse accertarsi "ipso facto", l'"an" ed il "quantum" dovuto dal trasgressore).

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)