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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 02)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare – Presenza di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Indizi fattuali rilevanti – Integrazione del contraddittorio in primo grado – Necessità – Sanabilità mediante intervento in appello – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663266-02

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 12 l. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità).

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)