Sez. U, Sentenza n. 727 del 25/02/1975 (Rv. 374068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE - CONFIGURAZIONE IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI DI NATURA GENERALE - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - NOZIONE - CONFIGURAZIONE IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI DI NATURA GENERALE - AMMISSIBILITA.*
L'interesse legittimo, al quale l'ordinamento vigente appresta una tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, consiste in una posizione del soggetto collegata all'interesse pubblico (in vista del quale e stato conferito alla stessa amministrazione il potere di provvedere), mediante momenti di collegamento rappresentati da speciali status, qualita o situazioni soggettive, rilevanti, secondo le norme attributive del potere, nel settore operativo in cui si iscrive o cui da luogo l'Esercizio del potere medesimo. Per la individuazione di un interesse legittimo puo essere determinante anche l'appartenenza del portatore ad una determinata categoria ed e, pertanto, configurabile un siffatto interesse anche in relazione a provvedimenti di natura generale. (Conf 1094/74, mass n 369058).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)