Sez. L, Sentenza n. 1434 del 15/02/1997 (Rv. 502466 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Divieto di domande nuove nel corso del giudizio - Proposizione di ulteriori domande nei confronti del medesimo convenuto con nuovo e separato ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Non è precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne altro, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso - che ben può essere riunito al primo per ragioni di economia processuale, o, comunque, trattato unitamente ad esso - sempre che il secondo ricorso (a prescindere dalla qualificazione attribuitagli dall'attore) possieda i requisiti di forma richiesti dall'art. 414 cod. proc. civ. ed abbia seguito l'iter prescritto dall'art. 415 cod. proc. civ., non configurandosi in tal caso una "mutatio libelli", che può verificarsi solo in relazione allo stesso procedimento cui la domanda che si assume modificata ha dato luogo. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile - perché domanda nuova vietata ex art. 420 cod. proc. civ. - la richiesta di ulteriori interessi avanzata dal ricorrente con "atto integrativo" del ricorso, atto contenente tutti i requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., depositato in cancelleria e tempestivamente notificato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)