Sez. 5 - , Sentenza n. 5909 del 28/02/2019 (Rv. 653032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Violazioni doganali - Importatore indiretto - Disciplina prevista dall’art. 10 d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie l'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto dell'importatore che abbia effettuato la dichiarazione in dogana ove la violazione sia imputabile anche alla colpa dello stesso, derivante da difetto di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve essere alla natura dell'attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali al corretto espletamento dell'incarico conferito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 10, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)