Sez. 3, Sentenza n. 5202 del 29/11/1977 (Rv. 388837 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SENTENZA - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DI APPELLO NEL MERITO - OMESSA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SENTENZA - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DI APPELLO NEL MERITO - OMESSA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Ove si impugni per motivi di merito la sentenza d'appello che, omettendo di dichiarare l'inammissibilita del gravame proposto contro la sentenza inappellabile a norma dell'art 618 cod proc civ, abbia invece rigettato il gravame stesso siccome infondato, la Corte di Cassazione, accertata d'ufficio l'avvenuta prosecuzione del giudizio in un grado dalla legge non consentito, deve cassare senza rinvio l'impugnata sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)