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Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 02/10/1992 (Rv. 478766 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Attribuzioni | Gestione dei beni e servizi condominiali - Attività ed iniziative arbitrarie dell'amministratore - Delibera assembleare di approvazione - Mancata impugnazione - Azione di responsabilità da parte del singolo condomino leso - Preclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478766-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Attribuzioni

In tema di condominio di edifici l'approvazione assembleare dell'operato dell'amministratore e la mancata impugnativa delle relative delibere preclude l'azione di responsabilità al singolo condomino leso dall'attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso soltanto per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali, per le quali il potere di approvazione compete esclusivamente all'assemblea a norma dell'art. 1135 n. 3 cod. civ.. La delibera assembleare di approvazione non esclude invece l'anzidetta responsabilità nel caso di mancata tempestiva informazione da parte dell'amministratore di atti che hanno incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso di mancato riferimento di perizie relative a controversie con altri soggetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)