Sez. 1, Ordinanza n. 2775 del 20/12/1977 Cc. (dep. 17/01/1978) Rv. 137686 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI - ESEGUITE IN DIFFORMITA DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE - NULLITA - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI - ESEGUITE IN DIFFORMITA DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE - NULLITA - ESTENSIONE AGLI ATTI SUCCESSIVI - CONDIZIONI.*
L'essenza della sanzione che colpisce le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni eseguite senza i crismi della legalita consiste nella inutilizzabilita delle stesse come prova nel processo per la formazione del libero convincimento del giudice, a pena di nullita, (di carattere insanabile), dell'atto che le abbia recepite e che si trovi con esse in rapporto di dipendenza ai sensi dell'art 189 del codice di procedura penale. (fattispecie in tema di rapporti tra intercettazione telefonica, da un lato, e interrogatorio dell'imputato, investigazioni susseguenti all'intercettazione e ordinanza di rinvio a giudizio, dall'altro).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies, Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)