Sez. L, Sentenza n. 205 del 07/01/1995 (Rv. 489592 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Disciplina ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Rapporti di collaborazione continuativa e coordinata - Inclusione - Natura professionale delle prestazioni dovute a carattere di ente pubblico non economico del beneficiario di esse - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti di lavoro contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., ivi inclusi, pertanto, quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3 di tale norma, restando irrilevante che detta collaborazione (relativa, nella specie, a prestazioni di medico convenzionato con una u.s.l.) abbia per oggetto prestazioni di natura professionale o che di essa sia beneficiario un ente pubblico non economico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)