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Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 03/11/1984 (Rv. 437245 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO - AZIONE DEL MANDATARIO PER IL RECUPERO DELLE SPESE E DEGLI ESBORSI SOPPORTATI PER L'ESECUZIONE DELLO INCARICO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL MANDATARIO E DEL MANDANTE.*
Stato
decisa il 1984-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437245-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO - AZIONE DEL MANDATARIO PER IL RECUPERO DELLE SPESE E DEGLI ESBORSI SOPPORTATI PER L'ESECUZIONE DELLO INCARICO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL MANDATARIO E DEL MANDANTE.*

Il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico (art. 1720 cod. civ.) deve fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso, restando invece a carico del mandante - che quel diritto contesti - di provare l'adempimento del proprio Obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale, attraverso effettuate anticipazioni (ex art. 1719 cod. civ.) o per via di rifusione (ex art. 1720 cod. civ.), a seconda che l'eccezione di avvenuto adempimento si ricolleghi a fatti anteriori o successivi al pagamento a terzi da parte del mandatario medesimo. (V 2534/64, mass n 303797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)