Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 07/03/1992 (Rv. 476114 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi | Interessi superiori a quelli legali - Pattuizione - Obbligo della forma scritta - Adempimento - Indicazione nel documento del tasso pattuito in cifra - Necessità - Esclusione - Determinazione mediante il richiamo a criteri prestabiliti o elementi estrinseci obiettivi e sicuramente individuabili - Sufficienza.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi
L'obbligo della forma scritta, imposto dall'art. 1284, terzo comma, cod. civ., per la pattuizione di interessi in misura superiore a quello legale, non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifra del tasso pattuito, ma può essere adempiuto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 cod. civ., anche mediante il richiamo operato per iscritto dalle parti a prestabiliti criteri o elementi estrinseci obiettivamente e sicuramente individuabili che consentano la concreta determinazione di quel tasso nel corso del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)