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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18968 del 05/11/2012 (Rv. 623942 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Pendenza in appello di giudizio in cui sia stata emessa sentenza di nullità di delibera condominiale - Pendenza in primo grado di giudizio in cui sia riproposta ad altri fini la questione di nullità - Sospensione del secondo giudizio in attesa della formazione del giudicato nel primo - Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. - Esclusione - Sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623942-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo, qualora penda in appello un giudizio in cui sia stata pronunciata sentenza dichiarativa della nullità di una delibera assembleare di condominio e la questione della nullità della medesima delibera sia stata riproposta, ad altri fini, in un diverso giudizio, pendente in primo grado tra le stesse parti, il secondo giudizio non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa che si formi, nel primo giudizio, il giudicato sulla nullità della delibera, bensì alla sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ., che il giudice del secondo giudizio può disporre ove non intenda riconoscere l'autorità della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)