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Sez. 1, Sentenza n. 1424 del 30/05/1966 (Rv. 322831 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CON RISERVA - MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE A QUEST'ULTIMO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322831-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - CON RISERVA - MANCATA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE A QUEST'ULTIMO - NECESSITA.*

L'ammissione al passivo fallimentare di un credito, con riserva di produzione dei documenti giustificativi, e condizionata a detta produzione. Il creditore, che non abbia presentato detti documenti al giudice delegato prima che sia dichiarato esecutivo lo stato passivo, ha l'onore di proporre opposizione allo stesso per poter produrre i documenti predetti nel giudizio sulle contestazioni. In difetto di tempestiva proposizione della opposizione la riserva cade ed il credito si considera definitivamente escluso, non essendo possibile dimostrarne l'esistenza in Sede di ripartizione finale dell'attivo. (Conf 75/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)