Sez. 2 - , Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (Rv. 669298 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Tasso usurario - Costo dell’assicurazione - Inclusione - Diversa indicazione nelle istruzioni della Banca d’Italia - Irrilevanza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cod. Pen. art. 644 com. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)