Sez. U, Ordinanza n. 19612 del 11/09/2009 (Rv. 609147 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Procedura concorsuale - Provvedimenti della P.A. - Ammissione con riserva alle prove successive in ottemperanza a provvedimenti cautelari giudiziali - Stabilizzazione degli effetti dell'ammissione per disposizione di legge - Controversia - Giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Determinazioni della P.A. - Discrezionalità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale si contestino - da parte di candidati non ammessi alle prove conclusive della procedura concorsuale per l'assunzione di dirigenti scolastici in quanto non utilmente collocati nella prima prova - i provvedimenti della P.A. di ammissione con riserva di altri aspiranti allo svolgimento delle successive prove, adottati in esecuzione di un'ordinanza cautelare del TAR, nonché quelli di stabilizzazione degli effetti di tale ammissione, disposta in automatica applicazione dell'art. 1, comma 619 della legge n. 296 del 2006, dovendosi ritenere che le conseguenti determinazioni della P.A. in merito alla individuazione dei vincitori, riguardando solamente la gestione (e non la formazione) della graduatoria in ottemperanza ai provvedimenti cautelari giudiziali e alle disposizioni di legge, non pongano profili di interesse legittimo ed esulino quindi dall'ambito di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/02/2007 num. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/2006 num. 300 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)