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Sez. L, Sentenza n. 5370 del 05/10/1988 (Rv. 460007 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA RITARDATA CORRESPONSIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PORTATA - PROVA DEL DANNO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460007-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DERIVANTE DA RITARDATA CORRESPONSIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PORTATA - PROVA DEL DANNO - OGGETTO.*

Il danno subito dai creditori per la ritardata corresponsione di prestazioni pecuniarie previdenziali è risarcibile non in base all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - che prevede per i crediti di lavoro un risarcimento automatico sulla sola base del diminuito potere di acquisto della moneta - ma ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., salva, peraltro, un'attenuazione dell'Onere probatorio del creditore per l'utilizzabilità della presunzione costituita dal notorio e dalla natura e ridotta entità del credito in relazione alle qualità personali (modesto impiegato, pensionato) del creditore stesso. Consegue che per la risarcibilità del danno derivante dalla svalutazione monetaria, ricorrendo i predetti elementi presuntivi di natura oggettiva e soggettiva ed in Mancanza di altri elementi idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del dedotto pregiudizio, non è necessaria né la prova di come sarebbero state in concreto impiegate le somme tempestivamente riscosse né la prova delle condizioni patrimoniali del creditore. (V 3756/88, mass n 459004; (V 3004/86, mass n 446011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)