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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018 (Rv. 646923 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Agente della riscossione - Poteri di autenticazione degli avvisi di ricevimento degli atti notificati - Esclusione- Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646923-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

L'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'art. 2719 c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente il potere del concessionario di autenticazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)