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REGOLAMENTO (CEE) N. 1293/79 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979 che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

vista la consultazione del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1111/17 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/782, istituisce, agli articoli 8 e 9, un regime di contributi sulla produzione applicabile sino al 30 giugno 1980;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 25 ottobre 1978, ha dichiarato invalido il regolamento (CEE) n. 1111/77 nella misura in cui gli articoli 8 e 9 impongono un contributo sulla produzione di isoglucosio pari a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di materia secca, per il periodo corrispondente alla campagna saccarifera 1977/1978;

considerando che il Parlamento europeo, consultato fin dal 16 marzo 1979 sulla proposta della Commissione, non ha reso nella sessione di maggio il suo parere in merito a questa proposta ed ha rimandato la questione al parere del nuovo Parlamento;

considerando che, tenuto conto dalla necessità di eseguire senza ritardo eccessivo la sentenza della Corte di giustizia e dell'impellente interesse pubblico a che il regime per l'isoglucosio sia stabilito prima dell'inizio della campagna saccarifera che inizia il 1° luglio 1979, occorre che il Consiglio si pronunci in materia, senza pregiudizio di nuove misure che esso potrebbe adottare in seguito ad un parere che il Parlamento europeo potrebbe rendere successivamente;

considerando che la Corte ha costatato che il regime di contributi è incompatibile con il principio generale di non discriminazione sancito dall'articolo 40, paragrafo 3, del trattato; che la disparità di trattamento è segnatamente dovuta al fatto che il contributo per l'isoglucosio si applica a tutta la produzione, mentre quello per lo zucchero si applica soltanto alla produzione che supera la quota di base senza eccedere la quota massima;

considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento consiste nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle che esistono per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980; che tale soluzione è tanto più appropriata date le limitate possibilità di smercio esistenti attualmente sul mercato degli edulcoranti; che è pertanto opportuno instaurare a titolo transitorio sino al 30 giugno 1980 un sistema temporaneo di quote di produzione per l'isoglucosio analogo a quello applicato alla produzione di zucchero a norma del regolamento (CEE) n. 33330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1396/784;

considerando che la fabbricazione di isoglucosio è iniziata nella Comunità soltanto nel 1974/1975; che è quindi equo assegnare ad ogni fabbricante una quota di base proporzionale alla produzione ottenuta nel corso del periodo più recente possibile, ossia quella ottenuta nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979; che risulta opportuno, per motivi di equità economica, prendere in considerazione per la determinazione delle quote le capacità tecniche annue di produzione delle imprese in questione; che è necessario inoltre assegnare una quota di base alle imprese che, in precedenza produttrici di isoglucosio, non ne hanno prodotto nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979, purchù esse riprendano la produzione durante il periodo in cui si applica il regime delle quote; che infine, onde tener conto del caso delle imprese che inizino la produzione in modo continuo durante il periodo summenzionato, è necessario prevedere la fissazione di un quantitativo di riserva dell'ordine del 5 % della somma delle quote di base assegnate alle imprese produttrici;

considerando che, per la stessa analogia con il regime applicato alla produzione di zucchero e per la parità di trattamento, è necessario fissare un importo specifico del contributo sulla produzione applicabile alla produzione di isoglucosio che supera la quota di base senza eccedere la quota massima, tenendo conto del fatto che non è possibile alcuna partecipazione del produttore della materia prima; che è pertanto opportuno prendere in considerazione la parte del contributo sulla produzione che è a carico dei fabbricanti di zucchero;

considerando che nella sentenza citata la Corte ha inoltre rilevato che i produttori di isoglucosio non beneficiano di garanzie analoghe a quelle dei fabbricanti di zucchero; che occorre quindi prevedere, per l'esportazione di isoglucosio come tale o sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/77, restituzioni corrispondenti a quelle previste per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77 è sostituito dal testo seguente:

1.

Può essere prevista una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, esportati come tali, nonchù per l'esportazione di isoglucosio della sottovoce 17.02 D I, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato I. L'importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto, in particolare:

  1. a) della restituzione fissata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento;

  2. b) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

Nel fissate la restituzione si può inoltre tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l'impiego dei prodotti di base d'origine comunitaria ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'impiego dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento attivo».

Art. 3

Nel regolamento (CEE) n. 1111/77, dopo l'articolo 7 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO II

Regime delle quote

Articolo 8

1. L'articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

2.

Anteriormente al 1° gennaio 1980, il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980.

Articolo 9

1.

Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio, per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione costatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979.

2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base, previa applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

3.

La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2.

— non sia superiore all'85 %,

— non sia inferiore al 65 %,

della capacità tecnica annua di produzione dell'impresa in questione.

4. Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell'allegato II.

5.

Alle imprese produttrici di isoglucosio che, per il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, non ne hanno prodotto ma che, durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, riprendono la produzione in maniera continua e costatata, viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi:

— 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977,

— 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978.

A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2.

6. Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1.

7.

Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che:

— superi la quota massima dell'impresa o

— sia stato fabbricato da un'impresa cui non è stata assegnata una quota di base,

non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l'applicazione dell'articolo 4.

8.

Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima, gli Stati membri riscuotono da fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione.

Per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato, per la campagna saccarifera 1979/1980, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74, che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.

9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6 e, se è necessario, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonchù la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12».

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1111/77 è completato con il seguente allegato II:

«ALLEGATO II

Impresa * Indirizzo della sede sociale * Quota di base in tonnellate espresse in materia secca *

Maizena GmbH * 2000 Hamburg 1, Postfach 1000 * 28 000 *

Amylum SA * Rue de l'Intendant 49, 1020 Bruxelles * 56 667 *

Roquettes Frères SA * 17, boulevard Vauban, 59000 Lille * 15 887 *

SPAD * 15063 Cassano Spinola, Alessandria, Casella postale 1 * 5 863 *

Fabbriche riunite * * *

Amido glucosio destrina, SpA * Piazza Erculea 9, Milano * 10 706 *

Tunnel Refineries Ltd * Thames Bank House, Greenwich, London * *

SE10 OPA * 21 696».

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. LE THEULE