Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.
Art. 2
1. L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.
2. L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100.
Art. 3
1. L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.
2. I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.
Art. 4
1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
2. Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.4
Art. 5
1. L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio e' coperto per legge da altre forme di assicurazione.
2. L'Ente si propone di coordinare la propria attivita' assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attivita' assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternita', l'invalidita', gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.
Art. 6
1. L'assistenza dell'Ente comprende:
1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennita' di malattia.
2. L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.567
3. Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
4. Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
5. Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.
6. L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
Art. 7
1. Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai famigliari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalita' che verranno determinati in conformita' di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.
Art. 8
1. Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovra' tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.
2. Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.
3. L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovra' svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.
Art. 9
1. Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di' cui al secondo comma dell'art. 4.
2. L'Ente segnalera' alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.
Art. 10
1. Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.
2. Qualunque patto in contrario e' nullo.
3. La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.
4. L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Art. 11
1. I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.
2. Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.
3. Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.
Art. 12
1. Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329;
5) il Comitato provinciale.
2. L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Art. 13
1. Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sedie di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.
Art. 14
1. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
2. Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.
3. Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.
Art. 15
1. Il Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:
1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
3) due rappresentanti del personale dell'istituto, designati dal personale stesso;
4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, che puo' anche farsi rappresentare da un proprio delegato;
7) il presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
9) due rappresentanti dei medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.
Art. 16
1. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Art. 17
1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;
2) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;
3) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.
2. Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sara' approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;
4) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonche' l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
5) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;
6) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
7) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;
8) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;
9) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.
Art. 18
1. Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri:
1) Il presidente;
2) i due vice-presidenti;
3) otto consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti dei medici;
4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.
Art. 19
1. I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
2. Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno) la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.
3. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Art. 20
1. Il Comitato esecutivo:
1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;
2) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;
4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;
5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;
6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;
7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;
8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;
9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.
Art. 21
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329