Sez. L, Sentenza n. 6178 del 13/05/2000 (Rv. 536492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Assegno temporaneo di invalidità per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia - Riversibilità in favore del coniuge - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
L'assegno temporaneo di invalidità, previsto dall'art. 18 del D.L. 28 agosto 1970 n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970 n. 744, per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, non è riversibile in favore del coniuge superstite del titolare dell'assegno, trattandosi di prestazione meramente assistenziale e non potendosi tale riversibilità desumere, in particolare, dall'art. 19 del citato D.L. n. 622 del 1970, che prevede la nascita di un autonomo diritto "ad personam" dei soli cittadini italiani rimpatriati già superstiti - all'atto del rimpatrio - di lavoratori italiani assicurati o pensionati in Libia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/08/1970 num. 622 art. 18, Decreto Legge 28/08/1970 num. 622 art. 19, Legge 19/10/1970 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)