Sez. 5, Sentenza n. 9669 del 03/07/2002 (Rv. 555509 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Obbligo della "regolarizzazione" delle operazioni di acquisto di beni e servizi - Soggetti obbligati - Imprenditori o professionisti - Riferibilità dell'operazione in concreto all'attività d'impresa, arte o professione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di IVA, l'obbligo di procedere alla "regolarizzazione" delle operazioni di acquisto di beni o di servizi compiute senza l'emissione della fattura grava sul cessionario o sul committente che abbia operato, in concreto, nell'esercizio di una impresa, arte o professione, e non già per il mero fatto che egli sia un imprenditore o un professionista.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)