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Sez. 5, Sentenza n. 9669 del 03/07/2002 (Rv. 555509 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Obbligo della "regolarizzazione" delle operazioni di acquisto di beni e servizi - Soggetti obbligati - Imprenditori o professionisti - Riferibilità dell'operazione in concreto all'attività d'impresa, arte o professione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555509-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema di IVA, l'obbligo di procedere alla "regolarizzazione" delle operazioni di acquisto di beni o di servizi compiute senza l'emissione della fattura grava sul cessionario o sul committente che abbia operato, in concreto, nell'esercizio di una impresa, arte o professione, e non già per il mero fatto che egli sia un imprenditore o un professionista.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)