Sez. L, Sentenza n. 3984 del 27/02/2015 (Rv. 634589 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Recesso dal rapporto di lavoro nei confronti del dirigente medico - Obbligo del datore di lavoro di procedere all'audizione - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di recesso dal rapporto di lavoro nei confronti del dirigente medico nel settore pubblico privatizzato, la previa audizione del lavoratore da parte del datore di lavoro costituisce un onere procedimentale imposto dalla contrattazione collettiva per il corretto esercizio del potere disciplinare, sicché la sua mancanza non è sanata dalla possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di difesa innanzi al comitato dei garanti, né rileva la mancata richiesta di nuova audizione da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)