Sez. 4, Sentenza n. 2810 del 11/05/2000 Cc. (dep. 23/11/2000) Rv. 217907 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Patente militare - Possibilità di sospensione - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE
Il giudice ordinario che esercita la giurisdizione nei confronti dei militari per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, può altresì applicare, ai sensi dell'art. 222 cod. della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida militare.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 138, Cod. Strada Nuovo art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)