Sez. U, Sentenza n. 2388 del 14/04/1980 (Rv. 406094 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI PREVISTI DALLA LEGGE N 565 DEL 1955 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI PREVISTI DALLA LEGGE N 565 DEL 1955 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
L'articolo unico della legge 1 luglio 1955 n 565, il quale estende ai dipendenti degli enti pubblici i benefici previsti per il personale dello stato in possesso di benemerenze di guerra, va inteso riferito agli enti pubblici non economici, e, pertanto, non e applicabile in favore dei dipendenti del Banco di Napoli, ente pubblico economico. (V 1502/75, mass n 375093; (V 192/71, mass n 349592).*
Riferimenti normativi: Legge 01/07/1955 num. 565 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)