diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5245 del 26/09/1988 (Rv. 459933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICAZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICAZIONE - MODALITÀ.*

L'applicabilità dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970 anche ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione obbligatoria i.V.S. - applicabilità sancita con effetto retroattivo dalla legge 9 maggio 1984 n. 1184 - avviene nelle forme proprie di quest'ultimo regime e quindi, ove l'assicurato, dopo aver conseguito la pensione di vecchiaia abbia continuato a prestare servizio, i benefici suddetti vanno computati soltanto in Sede di calcolo del supplemento di pensione in ragione degli ulteriori contributi versati, senza che invece l'INPS sia tenuto alla riliquidazione della pensione. (V 2775/87, mass n 451888; (V 144/87, mass n 451147).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/05/1984 num. 1184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)