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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione del 2 agosto 2019 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

Tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 l'Italia ha confermato e notificato 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie colpite sono anatre, tacchini, faraone e Gallus domesticus.

L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio2.

In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/18453, (UE) 2017/19304, (UE) 2017/19695, (UE) 2017/20006, (UE) 2017/21757, (UE) 2017/22898, (UE) 2017/24129, (UE) 2018/34210, (UE) 2018/41811 e (UE) 2018/51012 della Commissione.

L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. Il 19 febbraio 2019, il 28 febbraio 2019, il 1o aprile 2019, il 30 maggio 2019 e il 12 giugno 2019 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.

In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, tacchini, faraone e Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte e trasformate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi.

A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie.

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e alle rispettive zone regolamentate.

Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili all'indennizzo differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, gli indennizzi possono essere modificati entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Ai fini della sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, è opportuno che siano ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari al più tardi entro il 30 settembre 2020. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione14 non dovrebbe essere applicabile.

Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.

Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e dai focolai notificati dall’Italia tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017 che hanno comportato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017.

Art. 2

Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

  1. a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; e

  2. b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato («zone regolamentate»); e

  3. c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia al più tardi entro il 30 settembre 2020. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e

  4. d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Art. 3

1. L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 32147498 EUR, ripartito come segue:

  1. a) per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:

    1. i) 0,1050 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 04071100, distrutto, fino a un massimo di 406355 uova;

    2. ii) 0,07 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 04071100, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 18211121 uova;

    3. iii) 0,0167 EUR per uovo di cui al codice NC 04071100, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 28730220 uova;

    4. iv) 0,064 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 50390617 capi;

    5. v) 0,13 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 391246 capi;

    6. vi) 0,17 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 1933867 capi;

    7. vii) 0,045 EUR alla settimana per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 185900 capi;

    8. viii) 0,055 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 265136 capi;

    9. ix) 0,194 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 01059910, fino a un massimo di 140000 capi;

    10. x) 0,13 EUR alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 01059930, fino a un massimo di 3263749 capi;

    11. xi) 0,215 EUR alla settimana per tacchino maschio da ingrasso di cui al codice NC 01059930, fino a un massimo di 6140730 capi;

    12. xii) 0,1475 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 01059950, fino a un massimo di 392869 capi;

  2. b) per le perdite connesse all'adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

    1. i) 0,115 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 323784 capi;

    2. ii) 0,12 EUR alla settimana per pollo da carne standard di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 5600 capi;

    3. iii) 3,06 EUR alla settimana per cappone di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 2000 capi;

    4. iv) 1,0534 EUR per tacchino di cui al codice NC 01059930, fino a un massimo di 11021 capi;

    5. v) 0,5627 EUR alla settimana per giovane tacchino di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 01059930, fino a un massimo di 12662 capi;

  3. c) per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

    1. i) 0,19 EUR per pollo di cui al codice NC 01051119, fino a un massimo di 40908 capi;

    2. ii) 0,2015 EUR per pollo rurale di cui al codice NC 01051119, fino a un massimo di 1455308 capi;

    3. iii) 0,565 EUR per tacchina di cui al codice NC 01051200, fino a un massimo di 847257 capi;

    4. iv) 1,03 EUR per tacchino maschio di cui al codice NC 01051200, fino a un massimo di 586923 capi;

  4. d) per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

    1. i) 0,135 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 01059400, fino a un massimo di 1621820 capi;

    2. ii) 1,185 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 01059930, fino a un massimo di 128689 capi.

2. Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.

Art. 4

L'Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

In particolare, l'Italia verifica:

  1. a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

  2. b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

  3. c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Art. 5

L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker